Art. 28.
(Raccolta e trattamento dei dati).

      1. Salvo quanto disposto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, su eventuali danni recati da un uso distorto dei dati raccolti, l'agente di polizia privata è autorizzato al trattamento dei dati anche senza il consenso dell'interessato, salvo il poterne dimostrare l'assoluta necessità al fine di espletare le mansioni previste dalla presente legge e dal mandato del committente.
      2. Salvo specifica autorizzazione dell'interessato, i dati raccolti in ottemperanza del mandato ricevuto non possono più essere utilizzati una volta ultimato l'incarico, salvo che in sede giudiziaria da parte dell'agente di polizia privata per la difesa di un proprio diritto ovvero per dimostrare il proprio buon operato.
      3. Il titolare di licenza di cui all'articolo 6 è tenuto, altresì, ad adottare modalità idonee a garantire la riservatezza della documentazione raccolta durante il lavoro, conservandola per almeno cinque anni.